L'articolo 49 della Legge sull'Industria della Tecnologia Digitale entrerà in vigore il 1/1/2026 e stabilisce quanto segue in merito agli asset digitali:
1. Gli asset digitali sono beni ai sensi del Codice Civile, rappresentati in forma di dati digitali, creati, emessi, archiviati, trasferiti e autenticati tramite tecnologia digitale in un ambiente elettronico.
2. Gli asset virtuali in un ambiente elettronico sono un tipo di asset digitale che può essere utilizzato per scopi di scambio o investimento. Gli asset virtuali in un ambiente elettronico non includono titoli, le forme digitali di valuta legale e altri beni finanziari secondo quanto stabilito dalla legge civile e finanziaria.
3. Gli asset crittografati sono un tipo di asset digitale che utilizza la tecnologia di crittografia o tecnologia digitale con funzioni simili per autenticare gli asset durante il processo di creazione, emissione, archiviazione e trasferimento.
Pertanto, considerando la funzione utilizzata per scopi di scambio o investimento, verranno chiamati Asset Virtuali (VA). D'altra parte, considerando la tecnologia utilizzata, saranno Asset Crittografati (Crypto Asset).
Gli asset crittografati possono sovrapporsi agli asset virtuali, ma si concentrano sulla tecnologia utilizzata. Alcuni asset crittografati potrebbero non essere utilizzati per lo scambio o l'investimento, quindi non rientrano nella definizione di asset virtuali secondo la definizione numero 2.
Congratulazioni, abbiamo un nuovo tipo di asset riconosciuto dalla legge VN e regolamentato in modo rigoroso!
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